Ecm, Educazione continua in medicina

Il 2 Febbraio 2017 la Conferenza Stato Regioni ha approvato il nuovo Accordo che disciplina la formazione continua in medicina. Il documento approvato identificato con il titolo “La formazione continua nel settore salute” è costituito da 97 articoli suddivisi in sei parti: Principi, Regolatori istituzionali della formazione continua, Diritti e obblighi della formazione continua, l’Erogazione di formazione continua, Reti informative ECM, Disposizioni transitorie finali.

TRIENNIO 2020-2022

L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l’applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

La novità introdotta dalla nuova normativa è la possibilità di terminare la raccolta crediti per il triennio 2017-2019 anche durante il 2020. In questo caso non verranno applicate le riduzioni già previste dalla precedente normativa.

Per approfondire:

L’Accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012 traccia le nuove regole sul sistema di formazione continua in medicina.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 maggio 2012, introduce nuove Linee Guida per l’accreditamento, Albo dei provider, compiti di Ordini e Collegi, obiettivi formativi, controllo della qualità, liberi professionisti per rendere omogeneo il sistema ECM su tutto il territorio nazionale.

TRIENNIO 2017 – 2019

Nel triennio 2017-2019, vengono confermati 150 crediti complessivi, ma si abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l’anno. Ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. Tale libertà sarà però legata al dossier formativo, attraverso cui ogni professionista potrà programmare e riprogrammare il proprio piano formativo triennale, sulla base degli obiettivi nazionali Agenas. Il dossier formativo potrà avere tre declinazioni: individuale, di gruppo e organizzativo. Ogni professionista potrà partecipare a più gruppi ed a più organizzazioni.

Dal 2017, viene poi introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi ha acquisito da 80 a 120 crediti Ecm tra il 2014 ed il 2016, avrà uno sconto di 15 crediti per il nuovo triennio (riduzione da 150 a 135). Chi, invece, ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio che volge al termine, avrà addirittura uno sconto di 30 crediti tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 120).

Per approfondire:
Leggi l’articolo della Federazione Collegi IP.AS.VI
Leggi la Delibera dalla FNFC in materia di crediti formativi del 15.12.2016

Recupero crediti Ecm non acquisiti nel triennio 2014-2016

Tutti i professionisti che nel triennio 2014-2016 non hanno adempiuto completamente all’obbligo (150 al netto di esoneri ed esenzioni) ma che hanno, comunque, acquisito almeno la metà dei crediti dovuti, avranno tempo tutto l’anno 2017 per regolarizzare la propria posizione. Infatti si potranno recuperare sino al 50% dei crediti complessivi dovuti nel triennio;per conoscere il numero esatto dei crediti dovuti nel triennio si invitano tutti i colleghi a registrarsi e consultare la propria anagrafica sul Co.Ge.A.P.S.
Per approfondire: leggi il comunicato Age.na.s.

MODALITA’ DI FORMAZIONE

Sono previste 11 possibili modalità di formazione/apprendimento, ad ognuna corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti.
Per approfondire:  tipologie formative e criteri per l’assegnazione dei crediti  (Delibera CNFC del 13-12-2016)

ECM: Domande e risposte

ECM ED ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE  

La Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione: “Per i professionisti sanitari, vincolati all’iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio della professione, l’obbligo formativo decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale”.

Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.
Per approfondire: leggi il comunicato Age.na.s del 03/03/2015

ECM E GRAVIDANZA  

Esonerati dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza in riferimento alla L.1204 del 30 dicembre 1971 (astensione obbligatoria) e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2013 a gennaio 2014, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2013, ossia per l’anno 2013 non si devono acquisire i crediti.

Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.

Domanda: Qual è il debito formativo di un’infermiera libero professionista, laureata il 30 marzo 2011 che ha partorito il 12 settembre 2012 e non ha partecipato, dopo la laurea, a nessun evento che rilasciasse crediti ECM?

Risposta:  Per i professionisti sanitari con l’obbligo di iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale, l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo all’iscrizione all’Ordine/Collegio professionale. Inoltre in questo caso, trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1.204 (astensione obbligatoria) e successive modificazioni in relazione alla quale la normativa ECM prevede l’esonero dall’obbligo di acquisizione dei crediti ECM, in questo caso, per l’intero anno 2012. Pertanto dovrà acquisire 50 crediti formativi per l’intero anno 2013.

ECM E MASTER

Se per la frequenza del Master vengono attestati crediti universitari, viene concesso l’esonero. Inoltre comportano l’esonero dall’ acquisizione dei crediti formativi ECM, i corsi post-laurea con crediti universitari.
Per approfondire: leggi la Determina della CNFC del 17-07-2013

ECM E CORSI DI FORMAZIONE POST- BASE

E’ esonerato dall’obbligo dell’ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, Master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000); si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero data l’impossibilità di frequentare i corsi.

ECM E MALATTIA GRAVE DI LUNGA DURATA

In caso di gravi malattie di lunga durata gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali di riferimento possono decidere l’esonero dall’acquisizione dei crediti ECM tenendo in considerazione la documentazione prodotta dal professionista attestante la gravità della malattia stessa.

Tratto dal sito www.forumecm.it /La Commissione risponde, alla data 03.11.2014

Cos’è il CO.GE.A.P.S.?

Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le  Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “deputato alla gestione delle anagrafiche dei crediti ECM attribuiti ai professionisti” senza eludere nè togliere le competenze demandate legalmente a ciascun ordine e collegio professionale. Attraverso il link riportato di seguito è possibile collegarsi direttamente al sito internet della Co.Ge.A.P.S.

LINK UTILI

ECM – DOMANDE E RISPOSTE

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